Il mondo del lavoro in Italia è in procinto di subire alcune importanti modifiche, grazie a un nuovo provvedimento legislativo che mira a semplificare diverse normative e offrire maggiore flessibilità. Questa settimana, la Camera dei Deputati ha dato il primo via libera a una serie di emendamenti che toccano vari aspetti del mercato del lavoro, tra cui le regole per il lavoro stagionale, la somministrazione di lavoro e l’apprendistato. Vediamo nel dettaglio tutte le novità introdotte e le reazioni che hanno suscitato.
Conciliazioni e dimissioni
Uno dei punti chiave del nuovo pacchetto legislativo riguarda le modalità di risoluzione delle controversie lavorative. D’ora in avanti, tutte le conciliazioni in sede sindacale potranno essere svolte telematicamente, attraverso collegamenti audiovisivi, con l’obiettivo di semplificare e velocizzare queste procedure.
Un’altra novità importante riguarda le dimissioni del lavoratore, in particolare quelle “per fatti concludenti”. Se un lavoratore si assenta senza giustificazione per un periodo superiore a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) – o, in mancanza di indicazioni contrattuali, per oltre 15 giorni – il datore di lavoro può considerare risolto il rapporto. In questo caso, il datore è obbligato a informare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che verificherà la correttezza delle informazioni. L’obiettivo di questa norma è evitare comportamenti opportunistici da parte dei lavoratori che potrebbero utilizzare l’assenza prolungata per ottenere la disoccupazione Naspi.
Lavoro somministrato: più flessibilità
Il provvedimento interviene anche sul tema della somministrazione di lavoro, ossia il lavoro interinale. Le nuove regole permettono una maggiore flessibilità per le imprese che ricorrono a questo tipo di contratto. In particolare, si escludono dai limiti quantitativi (che normalmente impongono che i lavoratori somministrati non superino il 30% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato) alcune categorie di lavoratori, tra cui quelli assunti a tempo indeterminato dalle agenzie interinali o quelli con specifiche esigenze, come i lavoratori stagionali, gli over 50 o i lavoratori impiegati per sostituire personale assente.
Viene inoltre eliminato il limite di 24 mesi per le missioni a tempo determinato presso un’azienda utilizzatrice, nel caso in cui il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione. Un’altra novità è che le risorse del fondo Formatemp, precedentemente destinate solo ai contratti a tempo indeterminato, potranno ora essere utilizzate anche per la formazione di lavoratori con contratti a termine.
Lavoro stagionale
Per quanto riguarda il lavoro stagionale, è stata fornita una nuova interpretazione normativa che amplia il concetto di stagionalità. Oltre ai lavoratori stagionali definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 1963, rientrano nella categoria anche quei lavoratori che operano in attività con intensificazioni produttive legate a specifici periodi dell’anno. Questo permette di includere un maggior numero di settori, soprattutto quelli dove il lavoro stagionale è legato a cicli produttivi o mercati che richiedono forza lavoro aggiuntiva in determinati momenti.
Lavorare durante la Cig
Una modifica rilevante riguarda la cassa integrazione guadagni (Cig). Ora sarà possibile per i lavoratori in Cig svolgere un’altra attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale, sia essa di tipo subordinato o autonomo. Tuttavia, per le giornate in cui il lavoratore svolge questa attività alternativa, non avrà diritto all’indennità di Cig, e sarà obbligato a comunicare in anticipo all’Inps l’inizio di qualsiasi nuova occupazione per non perdere il diritto al trattamento di cassa integrazione.
Periodo di prova
Viene inoltre chiarita la durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato. Per ogni 15 giorni di calendario dall’inizio del rapporto di lavoro, sarà conteggiato un giorno di prova effettiva, con un minimo di due giorni e un massimo di 15 per i contratti fino a sei mesi, e un massimo di 30 giorni per contratti tra sei mesi e un anno.
Novità su smart working
In tema di lavoro agile, lo smart working, il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare al Ministero del Lavoro, tramite modalità telematica, i nomi dei lavoratori coinvolti e le date di inizio e fine dello smart working entro cinque giorni dall’avvio. Inoltre, è stata introdotta una nuova forma di contratto ibrido, a “causa mista”, che prevede la possibilità di assumere un lavoratore parte come dipendente e parte come lavoratore autonomo con partita Iva, beneficiando del regime fiscale agevolato per la parte autonoma.
Apprendistato e scuola-lavoro
C’è una spinta importante all’apprendistato, con l’obiettivo di potenziare il legame tra formazione e lavoro. Le risorse destinate all’apprendistato professionalizzante, pari a 15 milioni di euro annui, saranno estese a tutte le forme di apprendistato, comprese quelle finalizzate al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale. Inoltre, si prevede la creazione di un “canale unico” per l’apprendistato, che permetterà ai giovani di passare dall’apprendistato per il diploma a quello professionalizzante o di alta formazione. Per migliorare la qualità dell’esperienza formativa degli studenti, sarà istituito un Albo delle buone pratiche di alternanza scuola-lavoro presso il Ministero dell’Istruzione.
Proteste dei sindacati e opposizioni
Nonostante l’entusiasmo della maggioranza di governo, il nuovo provvedimento ha incontrato la ferma opposizione dei sindacati e delle forze politiche di sinistra. Cgil e Uil hanno annunciato una mobilitazione per l’8 ottobre 2024, criticando le nuove norme che, a loro avviso, aumenteranno la precarietà e peggioreranno le condizioni dei lavoratori. In particolare, i sindacati puntano il dito contro la liberalizzazione del lavoro somministrato e l’eliminazione dei vincoli contro le dimissioni in bianco. Anche il Partito Democratico si è unito alle critiche, definendo la riforma un “manifesto della precarietà”.
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