Crowdfunding: finalmente entra nel vivo il processo di autorizzazione

Di
Alessandro Maria Lerro
20 Dicembre 2022

Si è appena concluso in teleconferenza il primo confronto tra le Autorità di Vigilanza (Consob e Banca d’Italia) con il mercato degli operatori delle piattaforme di crowdfunding.

 

Oggi entra nel vivo il processo di autorizzazione europea dei gestori di portali di crowdfunding sulla base del Regolamento (UE) 2020/1503, e in particolare i gestori iscritti al Registro dei portali di equity crowdfunding, mentre domani si svolgerà l’incontro con i gestori di lending crowdfunding.

Al momento gli operatori che si sono dichiarati interessati a proseguire l’attività oltre il mese di ottobre 2023 sono 66, chiaro segnale che la maggior complessità regolatoria sta comportando un certo tasso di abbandono da parte di operatori che non sono riusciti a crescere e scalare secondo le attese.

Le Autorità di Vigilanza hanno rappresentato il percorso autorizzatorio, anche alla luce dello Schema di decreto legislativo recante attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, che il Governo ha approvato il 9 dicembre e trasmesso alle Camere per il parere previsto dalle regole per gli atti di delegazione comunitaria. È stata confermata la ragionevole previsione che i depositi delle domande di autorizzazione europea potranno cominciare nella seconda metà del mese di febbraio.

Le Autorità di Vigilanza hanno confermato il salto quantico nelle procedure dei gestori di portali, sempre più simili nei profili istitutivi e organizzativi agli altri intermediari finanziari. Inoltre, hanno preannunciato la pubblicazione del protocollo d’intesa tra le due Autorità circa il governo dei processi di vigilanza, oltre alla pubblicazione del Regolamento Consob sulle comunicazioni di marketing, materia che il Regolamento europeo ha attribuito alla competenza nazionale.

È importante notare che i procedimenti di autorizzazione verranno gestiti senza soluzione di continuità, nel senso che i portali passeranno alla disciplina comunitaria man mano che verranno autorizzati, fermo restando il termine finale previsto per il novembre 2023, in relazione al quale è evidente che le attività dovranno arrestarsi con anticipo.

Alcune tematiche saranno ancora oggetto di approfondimento, anche alla luce di posizioni ufficiali che saranno definite a livello comunitario, pertanto il corpo regolamentare non può ancora dirsi definito. Per esempio, le Autorità italiane stanno ancora valutando come approcciare i temi regolatori concernenti l’adeguata verifica ai fini anti-riciclaggio, viste alcune sovrapposizioni normative tra Regolamento Europeo e posizioni dell’EBA.

logo-footer

Direttore responsabile: Donato Parete     

Editore: Millionaire.it Srl – Indirizzo: Largo della Crocetta, 2 20122 Milano (MI) Italia

Partita IVA: 12498200968 – Numero iscrizione ROC: 38684

Hosted by Kinsta

© 2025 millionaire.it.
Millionaire
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili. Clicca per consultare la nostra Privacy Policy

Se disattivi completamente i cookie, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito. Anche con tutti i cookie disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di informazioni, necessarie per le funzionalità di base del sito.

I cookie scaricati dal presente sito avranno una validità di 12 mesi, periodo dopo il quale verrà nuovamente richiesta la tua espressione di consenso.
Qualora tu chiuda il banner mediante la “x”, senza indicare la tua accettazione o meno dei cookie di profilazione, il consenso potrà esserti richiesto nuovamente dopo un periodo non inferiore ai 6 mesi. Anche nel caso in cui tu abbia negato il consenso all’utilizzo dei cookie, non potrà esserti richiesto nuovamente se non siano trascorsi almeno 6 mesi da quando hai effettuato la scelta.

Il consenso potrà invece esserti di nuovo richiesto quando mutino significativamente le condizioni del trattamento (ad. es. nuove terze parti coinvolte), o se sia impossibile per il sito sapere se i cookie siano già stati memorizzato sul dispositivo (es. se scegli di cancellare i cookie installati sul tuo dispositivo).

E’ possibile in ogni caso consultare e modificare tale espressione in qualunque momento attraverso questa pagina.